Art. 6.
(Scuola).

      1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per assicurare la permanenza in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni per i quali siano previsti la chiusura e l'accorpamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, eventualmente anche mediante il ricorso a forme di teleinsegnamento o tramite la conversione totale o parziale delle strutture in centri polifunzionali ai sensi dell'articolo 4.
      2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e a condizione che l'amministrazione non più le utilizzi. Le cessioni non sono assoggettabili alle imposte previste dalla normativa vigente in materia di donazioni.